Sono migliaia le lettere inviate in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini italiani (all’estero e in Italia) i quali hanno lavorato all’estero ma risultano fiscalmente residenti in Italia (anche perché non si sono iscritti all’Aire) e non hanno dichiarato (come prevede la legge italiana), in tutto o in parte, i redditi conseguiti all’estero. La notizia è stata data dall’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento n. 439255.
Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate intendono promuovere un adempimento spontaneo da parte dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia che così potranno regolarizzare l’errore o l’omissione della e nella dichiarazione dei redditi italiana e beneficiare quindi della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni compiute. Infatti i contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno l’avviso di accertamento potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dalla legge (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
Giova ricordare che in virtù del principio adottato nel diritto tributario interno dallo Stato e dall’amministrazione finanziaria italiani definito “Word Wide Taxation” o tassazione mondiale, i redditi del cittadino residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti, anche se su tali redditi sono già state pagate le imposte nel Paese estero di produzione del reddito (per evitare tuttavia la doppia tassazione è previsto dalla normativa tributaria italiana la possibilità del credito di imposta).
Ma come fa l’Agenzia delle Entrate a sapere che un contribuente italiano ha lavorato e conseguito un reddito all’estero? Bisogna risalire all’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale che dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l’altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione dagli stessi percepiti.
Le comunicazioni (avvisi di accertamento) ai contribuenti vengono inviate quando l’Agenzia delle Entrate rileva nella documentazione in suo possesso delle anomalie fiscali. A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
E’ bene precisare inoltre che nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate succitato sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Per ragioni di spazio rimandiamo ad una analisi più approfondita il problema della doppia tassazione non compensata dal credito di imposta che rappresenta ancora un’aberrazione giuridica e fiscale prevista dal TUIR ai danni del contribuente residente fiscalmente in Italia che lavora e paga le tasse all’estero ma omette di dichiarare al fisco italiano i redditi conseguiti all’estero.
Roma 12 dicembre 2022 – Ufficio Stampa On. Fabio Porta