Per chi rientra dall’estero e va a prestare la propria attività dal datore di lavoro per cui lavorava prima del trasferimento è precluso il regime di agevolazioni fiscali previsto dalla legge a favore degli “impatriati”.
Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate nel suo recente “Principio di diritto n. 6/2023” dove viene ribadito quello che già era stato stabilito dalle importanti circolari n. 17/2017 e n. 33/2020, e cioè che si ritiene non in linea con la vis attrattiva sottesa alla normativa agevolativa, la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.
Certamente se da una parte la questione di principio sembra avere una sua logica di carattere generale ( l’Agenzia ritiene che quando il lavoro del soggetto impatriato sia una prosecuzione dell’attività svolta prima del suo trasferimento viene meno quella capacità di attrarre lavoro richiesta dalla norma e di fatto preclude la fruizione del regime di favore), dall’altra parte non sarà semplice per l’Agenzia dover determinare se esiste tale continuità ogni qualvolta il lavoratore dovesse svolgere al rientro una attività in qualche modo “collegata” a quella che svolgeva prima del trasferimento. L’Agenzia dovrebbe forse fornire una interpretazione più precisa e circostanziata del concetto di “continuità”.
Detto ciò, vogliamo comunque ricordare che per fruire del regime speciale di agevolazioni fiscali introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo in. 147 del 2014 (e successive modifiche) è necessario che il lavoratore: a) trasferisca dall’estero la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR; b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni; c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale i quali: a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.