È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che estende il medesimo regime di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (che assicuri un adeguato scambio di informazioni) a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto e che lo stesso non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.
La norma, estende quindi alle persone fisiche residenti nei Paesi della UE e del SEE, le quali producono buona parte del loro reddito in Italia, il sistema di determinazione dell’imposta stabilito dagli articoli da 1 a 23 del Tuir. La nuova normativa quindi apre le porte anche alle eventuali detrazioni e deduzioni previste dal Testo unico ed in particolare alle detrazioni per carichi di famiglia. Anche nel caso delle detrazioni per carichi di famiglia quindi, come per tante altre prestazioni, la Comunità europea ha voluto intervenire per garantire l’esportabilità di un diritto. Infatti le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che non si consentiva ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato. Ora quindi i cittadini italiani residenti negli Stati dell’Unione europea e del SEE potranno finalmente godere in maniera definitiva e permanente delle ambite detrazioni per carichi di famiglia, che erano state introdotte a partire dal 2007 per tutti i cittadini residenti all’estero (anche in Paesi extracomunitari) e prorogate solo provvisoriamente di anno in anno fino al 2014. Le condizioni previste per ottenere le detrazioni sono le seguenti:
- i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
- siano fiscalmente residenti in paesi UE o SEE;
- non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.
Per verificare se più del 75% del reddito è prodotto in Italia, devono essere computati tutti i proventi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel Paese di residenza o di produzione del reddito. Non rilevano come redditi “esteri”, precisa il decreto, quelli prodotti e dichiarati in Italia, soggetti a tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. La nuova norma interessa in particolare i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati per i quali sono indicate nell’articolo 2 del decreto le istruzioni per farsi riconoscere dal sostituto d’imposta italiano gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, così come stabilito per i contribuenti residenti in Italia. Informa il Ministero delle Finanze che tutti gli interessati, per usufruire dei benefici, devono presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attestano:
- lo Stato di residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili;
- di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia;
- i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’articolo 12 del Tuir;
- che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza.
Inoltre, chiarisce sempre il Ministero, i cosiddetti “non residenti Schumacker” devono conservare ed esibire al Fisco, in caso di richiesta:
- copia delle dichiarazioni dei redditi presentate presso altri Stati, relative ai periodi d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia;
- certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali agevolazioni fruite;
- copia del bilancio dell’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.
Il Fisco italiano, in ogni caso, può chiedere altra documentazione, anche tramite lo scambio informativo attivo tra le amministrazioni finanziarie, utile a verificare le condizioni necessarie all’applicazione del regime.
Rimarranno purtroppo fuori dall’estensione delle nuove disposizioni i cittadini residenti in Paesi extracomunitari i quali non potranno usufruire, almeno per quest’anno, delle detrazioni per carichi di famiglia sul reddito prodotto in Italia. Per eliminare tale disparità di trattamento sarà opportuno intervenire nella prossima legge di stabilità.
I deputati Marco Fedi e Fabio Porta