Fedi e Porta (PD): Certificazione unica INPS 2017 e le trattenute fiscali sulle pensioni pagate in Brasile e Canada

ROMA, 8 GIUGNO 2017

Con Messaggio 2239 del 31-05-2017 l’Istituto previdenziale italiano fornisce alcuni chiarimenti  in merito alla facoltà da parte dei pensionati residenti all’estero di richiedere la documentazione  relativa ai redditi da pensione percepiti nel periodo di imposta 2016 (Certificazione Unica) ed inoltre sulla particolare situazione in cui si trovano alcuni pensionati residenti  in Brasile e Canada i quali, superando determinate soglie di reddito pensionistico, sono soggetti a doppia tassazione preventiva per l’anno corrente (abbiamo più volte denunciato l’assurdità di convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali che consentono l’applicazione di una tassazione concorrente).

Non sono moltissimi i pensionati residenti in Brasile che fanno valere una pensione annua italiana superiore a 4.517 euro  e quelli residenti in Canada che superano gli 8.186 euro, ma quelli che superano tali importi si vedranno operare delle trattenute sulle loro pensioni da giugno a dicembre di quest’anno e poi a conguaglio probabilmente nei primi mesi del 2018 (ferma restando tuttavia l’applicazione della “No tax area”, cioè la soglia di reddito sotto la quale non è presente tassazione in quanto la detrazione spettante è superiore all’Irpef dovuta che per il 2017 è pari a 8.125 euro).

Ma torniamo alla Certificazione Unica. Come noto, l’Istituto in veste di sostituto d’imposta, annualmente, è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica di cui al DPR n. 322/1998 per i redditi di pensione.

L’Inps ricorda nel suo Messaggio che i pensionati residenti all’estero possono richiedere la Certificazione Unica oltre che con tutte le modalità di rilascio illustrate nella Circolare n. 76 del 27/04/17 (tra le quali ricordiamo l’assistenza di un Patronato), anche fornendo i propri dati anagrafici ed il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039 – 06.59058000 – 0039 – 06.59053132, con orario 8-19 (ora italiana).

Per pensionati residenti all’estero nei casi in cui sono applicate le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e per le pensioni totalmente esentate da imposizione in Italia, l’importo del reddito totalmente esentato viene indicato, fra parentesi, con il codice BW nelle annotazioni della Certificazione Unica 2017, preceduto dalla seguente dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito”. Mentre invece per le pensioni parzialmente esentate, e cioè quelle con Brasile e Canada, nella Certificazione Unica 2017 l’importo del reddito corrispondente alla soglia di esenzione prevista specificamente, valorizzato in euro, è indicato fra parentesi nelle annotazioni con il codice BW preceduto dalla citata dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito” mentre nella sezione “dati fiscali”, alla voce “redditi da pensione”, è indicato il reddito imponibile al netto della quota esente.

Per il periodo d’imposta 2017, al fine di limitare – spiega l’Inps –  gli importi dei conguagli a debito derivanti dalla tassazione a consuntivo e i conseguenti disagi ai pensionati, fiscalmente residenti in Brasile e Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, è stata calcolata in via provvisoria la tassazione dovuta per l’anno corrente, in modo da distribuire su un numero di rate più ampio il debito fiscale. In particolare: per le pensioni di importo annuo fino a € 18.000,00 lordi, è stato calcolato, come importo da trattenere in corso d’anno, l’ammontare equivalente al 60% del debito IRPEF complessivo relativo al periodo d’imposta 2017, da recuperare in 7 rate a partire dalla mensilità di giugno fino a quella di dicembre 2017 (fatto salvo il successivo consueto conguaglio a consuntivo di fine anno); per le pensioni di importo annuo superiore a € 18.000,00 lordi annui, è stato calcolato, come importo da trattenere in corso d’anno, l’ammontare equivalente all’80% del debito IRPEF complessivo relativo al periodo d’imposta 2017, da recuperare in 7 rate a partire dalla mensilità di giugno fino a quella di dicembre 2017 (fatto salvo il successivo consueto conguaglio a consuntivo di fine anno).

Rimane il problema quindi della doppia tassazione per gli importi pensionistici più alti che rappresenta un disagio per i pensionati in Canada i quali devono chiedere il credito di imposta e invece una “sottrazione indebita” per i pensionati residenti in Brasile ai quali a causa del contenzioso irrisolto con l’Italia non viene riconosciuto dal Brasile il credito di imposta.

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