Roma, 30 marzo 2016
In attesa del decreto del MEF sul Canone RAI che deve indicare le modalità di attuazione della nuova normativa introdotta con la legge di stabilità per il 2016, l’Agenzia delle Entrate ha nel frattempo approvato un provvedimento che definisce le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone per autodichiarare di non essere in possesso di un apparecchio televisivo e quindi di non dover pagare il canone RAI in bolletta.
Come si ricorderà il governo aveva deciso di introdurre con la legge di stabilità 2016 una ulteriore presunzione di possesso di un apparecchio televisivo collegando tale presunzione alla titolarità di un contratto per l’energia elettrica.
La decisione del Governo è stata presa per ridurre il fenomeno dell’elusione di questo tributo da parte dei contribuenti italiani. Il canone televisivo infatti, tassa legata al possesso di apparecchi in grado di ricevere e trasmettere informazioni radio-televisive, è una delle imposte maggiormente evasa. Il decreto illustrativo e interpretativo è oramai pronto ma i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico lo hanno inviato per i consueti pareri all’Autorità per l’Energia e al Consiglio di Stato.
Ora invece il provvedimento appena emanato dall’Agenzia delle Entrate è destinato a tutti coloro i quali vogliono chiedere l’esenzione e prevede la compilazione di un modello da parte di tutti coloro i quali non sono in possesso nelle loro abitazioni, comprese quelle di proprietà dei residenti all’estero, di un apparecchio televisivo (ricordiamo che Secondo quanto dispone l’Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo – Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549 – e indipendentemente dalla residenza del detentore).
La scadenza per la presentazione del modello è il 30 aprile 2016 per la presentazione cartacea oppure il 10 maggio per la presentazione telematica. Il modello si compone di una parte dedicata ai dati anagrafici e di una dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che ha ridotto il Canone RAI a 100 euro prevedendone però il pagamento con la bolletta elettrica.
Il modello è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it e della RAI www.canone.RAI.it.
La dichiarazione si può presentare con le seguenti modalità:
1) per posta, via raccomandata, inviando il modello cartaceo all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Fa fede la data di spedizione: la scadenza per questo tipo di consegna è il 30 aprile;
2) online tramite applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In questo caso, la scadenza è il 10 maggio; tramite intermediario entro il 30 aprile: il provvedimento delle Entrate dettaglia gli obblighi del professionista (copia al dichiarante, delega, ricevuta).
La presentazione della dichiarazione in ritardo comporta la non validità della stessa, e quindi l’obbligo di pagare il canone RAI, anche se non necessariamente per l’intero anno: un ritardo fino al 30 giugno, non ha effetto su tutto l’anno ma solo sul secondo semestre.
In pratica, quindi, si pagherà il canone da gennaio a giugno, ma non da luglio a dicembre. Ricordiamo che le rate arrivano comunque a partire dal mese di luglio (in cui saranno inserite le prime sei rate dell’anno, 60 euro). Dal 2017 quando la riforma sarà a regime, la dichiarazione sostitutiva va presentata dal primo luglio dell’anno precedente al 31 gennaio.
La presentazione in ritardo, ma entro il 30 giugno, comporta esenzione per il secondo semestre.
Si considera apparecchio televisivo, per cui bisogna pagare il canone RAI, una tv che riceve il digitale terrestre o il segnale satellitare. Quindi, ad esempio un pc o un altro monitor, anche se consente la visione di programmi via Internet, o un vecchio televisore analogico, non comportano il pagamento del canone, a meno che non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare. Att.ne: Il modello di cui stiamo parlando deve essere utilizzato esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare alternativamente all’Agenzia delle entrate:
– la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
– la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
– la dichiarazione sostitutiva che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B);
– la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (quadri A e B in un’apposita sezione).
Tutti coloro i quali nella loro abitazione non hanno un contratto per l’energia elettrica e non possiedono un apparecchio televisivo possono tuttavia, come negli anni passati, presentare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione di non possesso del televisore all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Torino SAT Sportello Abbonamento TV Cas. Postale n. 22, 10121, da sempre deputata alla gestione del canone televisivo. Per presentare tale dichiarazione sarà necessario utilizzare il modello predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate nel proprio sito.
Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.
Per i residenti all’estero i quali desiderino avere informazioni sul Canone di Abbonamento alla televisione è disponibile per tutti i paesi al di fuori dell’Italia la numerazione 0039 06-87408198 a pagamento alla tariffa applicata dal proprio operatore telefonico per le chiamate verso l’Italia.
Come già abbiamo sottolineato in altri comunicati siamo consapevoli delle ragioni e delle sollecitazioni dei nostri connazionali residenti all’estero i quali non capiscono i motivi per cui devono pagare una tassa per un servizio di cui non usufruiscono o usufruiscono solo in minima parte. Pertanto ribadiremo nel prosieguo della legislatura il nostro impegno per sollecitare e convincere il Governo ad eliminare o perlomeno ridurre ragionevolmente il Canone RAI e ci attiveremo per presentare proposte di legge ed altre iniziative legislative mirate a tal fine.