ROMA, 12 LUGLIO 2016
Nei suoi messaggi e nelle sue circolari spesso l’Inps, come d’altronde il legislatore italiano, non specifica se certe norme si applicano anche agli italiani residenti all’estero. E allora spesso ci proviamo a farlo noi. È il caso di un recente messaggio dell’Inps relativo al riconoscimento e al mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa o durante il periodo di “vacatio studii” che, per logica e prassi consolidata, secondo noi deve applicarsi anche ai giovani studenti residenti all’estero e superstiti di genitori anch’essi residenti all’estero pensionati o assicurati (quest’ultima qualifica viene mantenuta grazie al meccanismo dell’assimilazione dei territori e della contribuzione previsto dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale).
La normativa italiana stabilisce che i figli superstiti i quali alla data della morte del genitore pensionato (o assicurato) hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università. E se i figli superstiti lavorano, hanno comunque anche loro diritto alla pensione ai superstiti? Ce lo spiega l’Inps nel suo messaggio n. 2758 del 21 giugno u.s.. Il figlio superstite che alla data della morte del genitore assicurato o titolare di pensione italiana (anche secondo noi se residente all’estero) presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo italiano annuo di pensione maggiorato del 30%, ha diritto alla pensione ai superstiti (ovviamente se il reddito supera tale limite, il diritto viene a cessare). Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede della presentazione della domanda, il figlio ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo di lavoro percepito nell’anno di morte del genitore, e successivamente comunicare ogni variazione del suo reddito per una eventuale revoca. Il diritto alla pensione ai superstiti a favore dei figli studenti, anche se residenti all’estero, è inoltre riconosciuto nel periodo di “vacatio studii” e cioè nel periodo compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica perché, spiega l’Inps, tali soggetti conservano lo status soggettivo di studente e il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in loro favore, a condizione però che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. Ovviamente consigliamo a tutti coloro interessati ad ottenere informazioni più precise e dettagliate, di leggere con attenzione il messaggio dell’Inps in questione e, meglio ancora, di rivolgersi ad un patronato di fiducia che saprà fugare ogni dubbio sui diritti degli studenti-lavoratori superstiti residenti all’estero.