ROMA, 7 MARZO 2017
La quasi totalità dei cittadini italiani iscritti all’AIRE è “regolare”, cioè risiede effettivamente e permanentemente all’estero. Ma, secondo il FISCO italiano, ci sono anche alcuni furbetti che utilizzano l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero per eludere od evadere le tasse italiane.
Ce lo spiega il Provvedimento dell’Agenzia dell’Entrare n. 43999 appena emanato ed il cui titolo è autoesplicativo: “Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati”.
Secondo quanto dichiarato dalla direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi l’elenco delle posizioni anomale verrà stilato dall’Agenzia utilizzando un applicativo informatico, chiamato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) ed incrociando le informazioni disponibili nella banca dati dell’Agenzia con i dati dello Spesometro ed i dati derivanti dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee ed accordi internazionali. Un ulteriore contributo importante verrà dato anche dai Comuni, che, dopo sei mesi dalla richiesta di inserimento nel registro Aire da parte del soggetto che vuole trasferire la residenza, dovranno comunicarne l’iscrizione all’Agenzia, in base ad una convenzione stipulata con il ministero dell’Interno. Inoltre i Comuni avranno l’obbligo di comunicare alle Entrate i dati di chi ha richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a partire dal 1° gennaio 2010.
Per la partenza della campagna di controlli sulle finte residenze all’estero l’amministrazione finanziaria ha disposto numerosi indicatori, innanzitutto tramite una serie di “rilevazioni” ricavate dai dati già presenti in Anagrafe tributaria: movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi da banche e intermediari finanziari, atti del registro, informazioni trasmesse da datori di lavoro o enti previdenziali sui redditi percepiti, utenze domestiche (elettricità, acqua, gas e telefono) attive in Italia, cariche sociali, versamenti di contributi per colf e badanti, operazioni rilevanti ai fini IVA, mancata adesione alla “voluntary disclosure” etc. Queste informazioni consentiranno la formazione delle cosiddette “liste selettive” per i necessari controlli (articolo 83, comma 17-bis, Dl 112/2008, come modificato dall’articolo 7, comma 3, Dl 193/2016). Si tratterà di un flusso informativo su soggetti “selezionati perché sospetti” con cui arrivare a stanare i finti emigrati. Ma le informazioni utili provenienti dalle amministrazioni finanziarie straniere non saranno solo quelle fornite sulla base delle Direttive europee, perché ora anche a livello extra-UE si sono fatti passi enormi per individuare gli evasori: sono infatti già 57 i Paesi extracomunitari che si sono impegnati ad attuare lo scambio di informazioni fiscali secondo gli standard definiti dagli enti internazionali competenti e si prevede che si arriverà a circa 100 nel 2018.
Quindi, per ricapitolare, con il provvedimento del 3 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate, si prevede che, in via transitoria e fino alla completa e definitiva attuazione dell’Anpr (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), i dati di coloro che richiedono l’iscrizione all’Aire siano trasmessi con le modalità stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia delle Entrate e ministero dell’Interno. Inoltre, si stabilisce che, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni antievasione, saranno oggetto di trasmissione anche i dati relativi alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010 (qualora non siano già stati comunicati all’Agenzia).
I criteri che verranno adottati per stilare le “liste selettive” in base alle quali saranno individuati i soggetti da sottoporre ai controlli sono i seguenti: residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata; movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale; informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni; residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente; atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente; utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive; disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto; titolarità di una partita Iva attiva; rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria; titolarità di cariche sociali; versamento di contributi per collaboratori domestici; informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Cu e con il modello 770; informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva. Tali elementi saranno valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza ed i controlli saranno prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti, richiedenti l’iscrizione all’AIRE, che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia. Tempi duri per i furbetti dell’AIRE.