ROMA, 1 DICEMBRE 2016
Abbiamo seguito con interesse in questi ultimi anni l’evoluzione della normativa che ha disciplinato le agevolazioni fiscali per i lavoratori “qualificati” – docenti, ricercatori, professionisti, etc. – i quali decidono di rientrare in Italia e, in seguito alle richieste di informazioni e di chiarimenti, la abbiamo illustrata, ancorché sommariamente, in alcuni nostri comunicati.
Ora che la Legge di Bilancio per il 2017 è stata approvata dalla Camera dei deputati con alcune novità per i soggetti succitati, e che entrerà definitivamente in vigore dopo la prossima approvazione anche del Senato (che si presume non ne rivoluzionerà i contenuti) proviamo a interpretare il quadro normativo di insieme che si è determinato.
La Legge di Bilancio 2017 prevede tutta una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie studiate per attirare investimenti esteri in Italia ma anche incentivi atti a stimolare il rientro di docenti, ricercatori e lavoratori, specializzati e non, residenti all’estero.
Come è noto per i docenti e i ricercatori erano già state emanate nel corso degli anni norme transitorie contenenti benefici fiscali, ora la Legge di Bilancio ha reso strutturale-permanente (con riferimento alla data di rientro ma non al periodo di fruizione) in favore dei predetti soggetti la misura che consente di abbattere per un determinato periodo di tempo la base imponibile ai fini Irpef e Irap. Tale misura ha consentito e consentirà ai docenti e i ricercatori residenti all’estero rientrati ad esercitare la loro attività in Italia ad ottenere l’esclusione dal calcolo del reddito di lavoro dipendente od autonomo, ai fini Irpef ed Irap, del 90 per cento di quanto percepito (a condizione che tali soggetti siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato). Viene inoltre estesa anche ai lavoratori autonomi la disposizione che prevede l’abbattimento della base imponibile Irpef che attualmente è appannaggio solo dei lavoratori altamente qualificati o specializzati che ovviamente rientrano in Italia. Di conseguenza, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017, le norme di favore trovano applicazione a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010, senza termine finale.
Resta fermo il carattere temporaneo dell’agevolazione: l’abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi successivi.
La Legge di Bilancio estende inoltre l’ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, concessi ai lavoratori altamente qualificati o specializzati i quali rientrano in Italia.
La materia del rientro di tali soggetti era stata disciplinata da un decreto legge del 2015 e dalla Legge di Stabilità per il 2016: tali norme avevano introdotto a determinate condizioni una agevolazione temporanea per coloro i quali non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del settanta per cento del suo ammontare. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.
Giova ricordare che l’agevolazione in questione è stata estesa anche ai lavoratori rientrati in Italia beneficiando della parziale detassazione Irpef disposta da una legge del 2010 ma i quali hanno deciso di optare entro il 31 dicembre 2015 per l’applicazione del regime previsto dal D. Lgs. 147/2015 che dispone, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a Irpef per il 70 per cento del suo ammontare (con detassazione quindi del 30 per cento).
Ora la Legge di Bilancio per il 2017 ammette alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo ed, in particolare, innalza dal trenta al cinquanta per cento l’ammontare di reddito esente da IRPEF per questa categoria di lavoratori rientrata in Italia.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni suindicate, è stata introdotta nella Legge di Bilancio una norma che estende l’agevolazione anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, onde evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari. Infine la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio approvata, per ora, solo dalla Camera dei deputati prevede che l’innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applichi, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l’opzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il cinquanta per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della legge n. 238 del 2010, che nell’anno 2016 hanno scelto invece di applicare il nuovo regime del predetto decreto legislativo n. 147/2015. Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell’agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell’imponibile per il trenta per cento) hanno diritto a una riduzione dell’imponibile in misura più elevata (cinquanta per cento).
Sono esclusi purtroppo dall’innalzamento del reddito detassabile tutti coloro i quali non hanno esercitato il diritto di opzione succitato. Un nostro emendamento a favore di questi soggetti non è stato accolto dalla Camera dei deputati ma ci faremo carico di un ulteriore intervento in Senato per tentare di aprire i termini per esercitare il diritto di opzione.