Roma, 16 maggio 2016
Probabilmente consapevole dell’errore commesso nel pagamento della somma aggiuntiva (14ma) ai nostri connazionali residenti all’estero, il Ministero del Lavoro non ha ancora risposto ad una nostra interrogazione del mese di luglio 2015 e quindi l’Inps anche quest’anno a luglio pagherà tale prestazione con un importo inferiore a quello effettivamente spettante. Abbiamo più volte denunciato il fatto – con interrogazioni, emendamenti, iniziative politiche e legislative – il fatto che l’Inps da 9 anni continua a negare ai pensionati in convenzione italiani residenti all’estero l’importo massimo di 504 euro della 14ma e ad erogare invece l’importo minimo di 336 euro. Si tratta di una differenza di quasi 200 euro alla quale invece, secondo noi, avrebbero diritto decine di migliaia di pensionati italiani residenti all’estero.
Ricordiamo che la 14ma (altrimenti definita “somma aggiuntiva”) viene corrisposta ogni anno, solitamente nel mese di luglio, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni in presenza di determinate condizioni reddituali. Tale beneficio viene erogato anche ai titolari di pensione in convenzione internazionale residenti all’estero i quali possiedano sia il requisito anagrafico (64 anni) che quello reddituale (per il 2016 inferiore a 10.290 euro per avere diritto all’importo massimo). La legge stabilisce che per coloro i quali fanno valere fino a 15 anni di contribuzione la somma aggiuntiva è pari a 336 euro; oltre i 15 e fino ai 25 anni è pari a 420 euro; oltre i 25 anni è pari a 504 euro. Tuttavia l’Inps, anche quest’anno come negli anni precedenti deciderà che ai fini dell’importo da erogare nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana anche se la legge parla di anzianità contributiva “complessiva” (e cioè, secondo noi, includendo anche quella straniera). Tale decisione ha avuto come conseguenza l’erogazione dell’importo più basso previsto dalla legge alla stragrande maggioranza dei titolari di pensione in convenzione residenti all’estero che di norma in Italia fanno valere un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni a causa dell’abbandono prematuro dalla forza lavoro in Italia per emigrare in altri Paesi. Giova la pena ricordare che la contribuzione estera, anche in virtù del principio dell’assimilazione dei territori che informa tutti i Trattati, gli accordi e le convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulati dall’Italia, viene sempre presa in considerazione dall’Inps sia ai fini della maturazione del diritto che ai fini del calcolo (pensione virtuale) delle prestazioni italiane in pro-rata. Con riferimento alla somma aggiuntiva l’Inps ha deciso invece (e il Ministero del Lavoro non ha mai contestato tale decisione) di non prendere in considerazione la contribuzione estera ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva complessiva degli aventi diritto. Noi sosteniamo che il comportamento dell’INPS (che delimita detta anzianità contributiva alla sola contribuzione italiana) contrasta con il criterio determinativo del pro-rata temporis previsto per le pensioni in regime internazionale; criterio che tiene conto della contribuzione estera e, attraverso l’istituto della totalizzazione, fa rientrare l’anzianità contributiva estera nella determinazione dell’entità della prestazione a carico dello Stato italiano, come disposto d’altronde anche dal Trattato istitutivo della Comunità Europea che prevede l’adozione di un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti “il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste”.
In virtù di queste considerazioni abbiamo chiesto al Ministero del Lavoro di verificare i motivi del comportamento restrittivo dell’Inps e di valutare l’opportunità di impartire istruzioni all’Istituto previdenziale italiano al fine di riconsiderare le modalità di calcolo della somma aggiuntiva concessa ai nostri emigrati prendendo in considerazione anche la contribuzione estera utilizzata per il perfezionamento del diritto ad una pensione in regime internazionale. Se il Ministero del Lavoro dovesse, come riteniamo giusto, concordare con la nostra argomentazione – ma fino ad ora ha ignorato le nostre rivendicazioni “dimenticando” di rispondere – i pensionati italiani residenti all’estero aventi diritto alla 14ma riscuoterebbero dai 100 ai 200 euro in più nel mese di luglio. Sarebbe inoltre indubbiamente utile che anche associazioni e patronati dell’emigrazione sostenessero pubblicamente la nostra tesi.