Canone RAI e residenti all’estero: si deve pagare o non si deve pagare? Voci contradditorie, esultanze, dubbi, certezze, smentite, insomma tanta confusione. Gli equivoci prima e le perplessità subito dopo sono iniziati quando il legislatore ha voluto introdurre nella legge di stabilità per il 2016 nuovi e più restrittivi criteri per il pagamento dell’abbonamento.
Attualmente è un Regio Decreto del 1938 che disciplina il pagamento del canone Rai.
Il primo comma dell’articolo 1 del vecchio decreto ancora in vigore obbliga chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni al pagamento del canone di abbonamento.
Il comma 2 dello stesso articolo specifica un’ipotesi di presunzione della detenzione o dell’utenza di un apparecchio radioricevente, ravvisandola nella presenza di un impianto aereo (per esempio un’antenna o una parabola) atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.
Le nuove norme – ancora in discussione alla Camera dei deputati – alle presunzioni succitate ne aggiungono un’altra: l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Si tratta – è bene sottolinearlo per sgombrare il campo da equivoci – di una presunzione aggiuntiva e non esclusiva, nel senso che le prime due presunzioni rimangono in vigore. In altre parole rispetto alle norme in vigore non cambia nulla se non il fatto che ora basterà essere titolari di un contratto per la fornitura dell’energia elettrica per diventare soggetti obbligati al pagamento del canone. Inoltre, è specificato che allo scopo di dimostrare che non si rientra nelle presunzioni del comma 1 e comma 2 del decreto (e cioè che non si posseggono né gli apparecchi né gli impianti), a decorrere dall’anno 2016, è necessario presentare, all’Agenzia delle entrate competente per territorio, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto (chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia).
Per i residenti all’estero proprietari di una abitazione in Italia rimangono quindi immutati i criteri relativi all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento (e cioè detenzione degli apparecchi radioriceventi oppure di impianti aerei o simili) ma – come ci ha chiarito il Ministero delle Finanze in risposta ad un nostro quesito – se da una parte non è stata introdotta un’esenzione dal pagamento del canone, dall’altra non opera la presunzione relativa al contratto per la fornitura di energia elettrica; ciò appare ragionevole, posto che per le persone residenti all’estero non appare così ovvio che nelle loro abitazioni situate in Italia abbiano un televisore. Resta fermo, secondo il Ministero delle Finanze, che, ai sensi del RDL sopra citato, il canone è comunque dovuto nel caso in cui i residenti all’estero utilizzino un apparecchio televisore nell’abitazione situata in Italia.
Le nuove norme fissano per il 2016 in 100,00 € la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, rispetto a 113,50 € dovuto per il 2015. Gli eventuali maggiori introiti saranno probabilmente destinati all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da 6.713,98 a 8.000 € per gli over 75.