Dopo i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze e sui quali abbiamo diffuso nei giorni scorsi un comunicato stampa, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, (che ha incorporato le Telecomunicazioni) su nostra specifica richiesta ha integrato i chiarimenti delle Finanze con ulteriori e definitive considerazioni.
L’Ufficio legislativo del Ministro Federica Guidi ha ribadito che il combinato disposto del Regio decreto del 1938 sul Canone RAI e la normativa che sta per essere introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 prevede che chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi è obbligato al pagamento del canone di abbonamento e che il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora, dal contribuente o dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se ne ricava, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, che i residenti all’estero che detengono in Italia un apparecchio rimangono obbligati al pagamento, a meno che un soggetto appartenente alla stessa famiglia anagrafica, residente o dimorante in Italia, non abbia già provveduto.
Giova ricordare che per “famiglia anagrafica” si intende una formazione costituita da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ma anche solo da “vincoli affettivi”. Nel nostro precedente comunicato avevamo chiarito che attualmente è un Regio Decreto del 1938 che disciplina il pagamento del canone Rai. Il primo comma dell’articolo 1 del vecchio decreto ancora in vigore obbliga chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni al pagamento del canone di abbonamento. Il comma 2 dello stesso articolo specifica un’ipotesi di presunzione della detenzione o dell’utenza di un apparecchio radioricevente, ravvisandola nella presenza di un impianto aereo (per esempio un’antenna o una parabola) atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.
Le nuove norme – che quasi certamente saranno approvate dalla Camera dei deputati – alle presunzioni succitate ne aggiungono un’altra: l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Si tratta – è bene sottolinearlo per sgombrare il campo da equivoci – di una presunzione aggiuntiva e non esclusiva, nel senso che le prime due presunzioni rimangono in vigore. In altre parole rispetto alle norme in vigore non cambia nulla se non il fatto che ora basterà essere titolari di un contratto per la fornitura dell’energia elettrica per diventare soggetti obbligati al pagamento del canone.
E’ confermato quindi dai Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo economico che per i residenti all’estero proprietari di una abitazione in Italia rimangono immutati i criteri relativi all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento (e cioè detenzione degli apparecchi radioriceventi oppure di impianti aerei o simili) e resta fermo che il canone è comunque dovuto nel caso in cui i residenti all’estero utilizzino un apparecchio televisivo nell’abitazione situata in Italia, a meno che un familiare già provveda autonomamente al pagamento.