Porta (PD) – Pagamento IMU residenti all’estero: il Governo chiarisce ma non convince. Ora la legge deve essere modificata

Alla nostra interrogazione il Governo risponde che l’esenzione dall’IMU deve essere concessa ai pensionati titolari di pensione estera (esclusi quindi i titolari di sola pensione italiana) e che i comuni non hanno più la facoltà di deliberare l’equiparazione ad abitazione principale.

IMU[1]

La titolarità di una pensione estera è il requisito indispensabile per avere diritto all’esenzione dall’IMU (esclusi quindi dall’agevolazione i titolari di sola pensione italiana)  e i comuni non hanno più la facoltà di equiparare ad abitazione principale l’immobile posseduto dai residenti all’estero.  Il Governo ha finalmente risposto alla mia interrogazione in Commissione Finanze (presentata insieme al nostro capogruppo Causi e sottoscritta dai miei colleghi deputati del PD eletti all’estero) con la quale chiedevo chiarimenti sull’IMU applicabile agli italiani all’estero. E’ stato il sottosegretario alle Finanze Zanetti ad illustrare con un documento scritto  l’interpretazione del Governo dei contenuti della legge n. 80 del maggio 2014 che aveva appunto previsto – in maniera tuttavia poco chiara – da un lato l’esclusione dei pensionati residenti all’estero dal pagamento dell’IMU e dall’altro l’eliminazione della norma statuale che attribuiva ai comuni la facoltà di equiparare l’immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all’estero ad abitazione principale con conseguente esenzione dall’IMU (tale legge prevede inoltre l’applicazione agevolata di Tari e Tasi). Nella nostra interrogazione si chiedeva di definire in maniera inequivocabile la qualifica di “pensionato” (la legge infatti fa riferimento ai cittadini “già pensionati nei Paesi di residenza” lasciando adito a interpretazioni diversificate) e di spiegare le implicazioni pratiche dell’eliminazione con una legge statuale della facoltà dei comuni di deliberare l’assimilazione ad abitazione principale delle case dei nostri connazionali (sebbene vada sottolineato che erano stati pochi i comuni che finora si erano avvalsi di tale facoltà).

Ora il Governo ha definitivamente chiarito gli aspetti più controversi ed opinabili della legge, ma lo fatto in maniera quantomeno  discutibile sia dal punto di vista giuridico che da quello umano-solidaristico, perché l’interpretazione del Governo esclude inaspettatamente dall’esenzione dall’IMU i residenti all’estero titolari di sola pensione italiana. Limitare l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)  ai soli pensionati titolari di pensione estera, escludendo i titolari di sola pensione italiana, deve essere considerato un equivoco giuridico-legislativo e una evidente disparità di trattamento tra soggetti aventi invece simili requisiti, e cioè la cittadinanza italiana e la condizione di pensionato. Infatti – a mio avviso – il legislatore, con la legge summenzionata, ha inteso estendere l’esenzione dall’IMU concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anche ai cittadini italiani residenti all’estero che fossero titolari di pensione e quindi cittadini anziani con redditi probabilmente bassi considerati per questo  meritevoli di una agevolazione fiscale, senza voler distinguere tra tipo di pensione e tra Paese erogatore della stessa. Avremmo preferito che il provvedimento legislativo in discussione fosse stato interpretato dal Governo  nel senso che la sola condizione richiesta dal legislatore per l’agevolazione IMU fosse la condizione di pensionato a prescindere dall’ente erogatore (italiano o estero). Ma non è stato così. Viene inoltre confermata la norma statuale (legge n. 80 del maggio 2014) che ha eliminato la facoltà dei comuni di deliberare l’equiparazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto dagli italiani residenti all’estero. Riteniamo che l’eliminazione di tale facoltà oltre che ad essere ingiustamente punitiva per i nostri cittadini emigrati, possa essere in contrasto con il principio costituzionale che assegna ai comuni  la possibilità di disciplinare i propri tributi in armonia con la Costituzione  e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Infatti i comuni con i propri regolamenti regolano l’esercizio dell’autonomia impositiva e le tariffe dei servizi.

Non si capisce infatti perché un comune che nel tempo abbia stabilito un particolare rapporto di solidarietà sociale ed umana con gli emigrati, i quali continuano a contribuire in vari modi ai bilanci degli stessi comuni – pagando tasse ed imposte, investendo le proprie risorse e le proprie rimesse – non possa autonomamente introdurre delle agevolazioni fiscali a favore dei propri cittadini emigrati. Riteniamo perciò che sia stato un errore eliminare con una legge statuale la facoltà dei comuni di equiparare con una propria delibera ad abitazione principale l’immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero e ci adopereremo affinché tale norma sia modificata. Cosa fare ora?  I deputati del PD eletti all’estero dovranno attivarsi su vari fronti. Innanzitutto va verificata, anche con l’ANCI, la legittimità di una norma che sottrae ai comuni autonomia in materia di potestà tributaria. Solleciteremo  il Ministero delle Finanze ad emanare una circolare esplicativa e applicativa. Inoltre, anche con una proposta di legge sulla quale stiamo lavorando,  cercheremo di estendere l’esenzione dall’IMU anche ai soli titolari di pensione italiana attualmente esclusi. Infine nell’ambito  delle prospettive di  riforma dell’imposizione comunale sugli immobili che si prevede sarà realizzata prima della fine dell’anno, dovremo adoperarci per venire incontro alle richieste di maggiore equità e funzionalità che ci vengono sollecitate dai nostri connazionali residenti all’estero e proprietari di immobili in Italia per estendere l’esenzione dall’IMU al maggior numero possibile di persone.

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