Roma, 21 dicembre 2016
E’ scaduto il 16 dicembre il termine per il conguaglio di IMU e TASI. Come si ricorderà le due imposte immobiliari sono dovute per tutti gli immobili posseduti in Italia fatta eccezione per le abitazioni principali non di lusso, e vengono calcolate sulla base delle aliquote stabilite dai Comuni interessati.
Anche gli italiani all’estero proprietari di immobili in Italia devono pagare IMU e TASI nel caso in cui non siano pensionati titolari di pensione estera (con il nostro impegno e le nostre non facili battaglie siamo riusciti a far esentare dalle imposte i pensionati italiani residenti all’estero proprietari di immobili in Italia).
Ma cosa succede se non si pagano nei tempi prestabiliti le imposte immobiliari? C’è la possibilità di mettersi in regola con una modesta “sanzione”. Infatti con le nuove norme del ”ravvedimento operoso” è possibile evitare multe salate con esborsi davvero minimali ma crescenti nel tempo pagando una sanzione ridotta calcolata in percentuale diversa a seconda dei giorni di ritardo.
Ma cosa è il “ravvedimento operoso”? E’ la possibilità che il fisco concede ai contribuenti di mettersi in regola con un pagamento o una scadenza con una sanzione ridotta rispetto al normale. Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi legali, che vanno rapportati al periodo di ritardo nel pagamento. Ovviamente la possibilità di ”ravvedersi” è prevista solo se il fisco non ha già scoperto l’irregolarità e procede autonomamente per il recupero di quanto dovuto.
Quindi chi non ha pagato la seconda rata della Tasi o dell’Imu entro il 16 dicembre e sfrutta il ravvedimento operoso, riceve una sanzione pari allo 0,1% dell’imposta non versata per ogni giorno di ritardo, a patto che il versamento arrivi entro 14 giorni dalla scadenza del termine (quindi entro il 30 dicembre 2016). In pratica ogni mille euro d’imposta c’è una multa di 1 euro. Chi invece si mette in regola con un ritardo compreso fra i 15 e i 30 giorni (quindi fra il 31 dicembre e il 15 gennaio 2017) riceve una sanzione fissa pari all’1,5%, che sale all’1,67% per i ritardi da 31 a 90 giorni (16 gennaio – 16 marzo). Infine, si applica una sanzione del 3,75% (in pratica 37,5 euro per ogni 1.000 euro dovuti alla scadenza) se il pagamento avviene fra il 17 marzo e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, quindi entro il 30 giugno 2017. Alle sanzioni vanno sempre aggiunti gli interessi legali. Ora sono fissati allo 0,2% annuo e chiaramente le cifre sono molto basse. Il Comune di residenza, in ogni caso, è libero di stabilire autonomamente altre modalità di ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento relative al “ravvedimento operoso” consigliamo, come sempre, di rivolgersi ad un patronato di fiducia che potrà suggerire il “percorso” migliore.